Area Sindacale
Con la ripresa dell’attività dei nostri studi si ripresentano anche le scadenze prossime per quanto riguarda gli adempimenti legati al decreto 81.08. Di seguito due brevi note sull’aggiornamento obbligatorio degli RSPP e sull’aggiornamento del nostro personale.
AGGIORNAMENTO RSPP PER GLI “ESONERATI”
Il più vicino tra tutti l’aggiornamento obbligatorio di 14 ore per i Colleghi che hanno inviato la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di nomina RSPP entro il 31 dicembre 1996.
Costoro vengono indicati dagli accordi della Conferenza Stato Regioni come gli “esonerati,” cioè coloro che , pur non avendo mai partecipato ad un corso di formazione RSPP, sono comunque esonerati dal sostenerlo continuando così a mantenere , legittimamente, la qualifica di RSPP.
Quindi , per gli esonerati , non è obbligatorio partecipare ad un corso RSPP per ricoprirne il ruolo (come erroneamente suggerito troppo spesso dalle telefonate delle varie agenzie formative che in questi giorni sono ripartite alla grande) ma è sufficiente produrre la lettera a suo tempo inviata e la relativa ricevuta di ritorno.
Tuttavia gli stessi accordi prevedono che per queste figure l’aggiornamento sia da effettuare entro 2 anni dagli accordi, scadenza che è prevista il 12 gennaio 2014.
Per tutti gli altri che hanno seguito il corso di formazione è previsto l’aggiornamento da effettuare entro i prossimi 5 anni (entro il 2017)
Per assolvere a tale imminente adempienza , la Segreteria Sindacale Nazionale ANDI ha impostato
un’unica didattica, accreditata ECM, con due tipologie di corso, entrambe di 14 ore .
I corsi si svolgeranno con i due seguenti percorsi:
1) e‐learning con test di apprendimento in aula (21 crediti ECM);
2) in aula organizzato dalla sezione e/o dipartimento ANDI (16 crediti ECM).
Le modalità di iscrizione saranno oggetto delle prossime comunicazioni sindacali.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Conferenza Stato Regioni ha definito i contenuti e la durata dei corsi di formazione del personale e nel nostro caso, essendo il comparto sanitario ricompreso nel rischio alto, la formazione prevista è di 16 ore complessive (4 generale e 12 specifica).
Anche in questo caso è prevista una formazione e-learning ed una in aula ed abbiamo, fino ad oggi, completato tutte le richieste pervenute.
Non sono tenuti a frequentare i corsi dì formazione i lavoratori che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell’accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità dì svolgimento dei corsi.
Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
L’obbligo di aggiornamento per i lavoratori, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione degli accordi, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.